Eliminare il fondamento giuridico del clericalismo


Quanto mi piacerebbe che la commissione sinodale per la riforma del codice di diritto canonico proponesse di abrogare il primo paragrafo del canone 129. Sì, perché tale decisione significherebbe la scomparsa del fondamento giuridico del clericalismo. Papa Francesco riteneva giustamente che il clericalismo sia una devianza interpretativa dell’autorità clericale, un “modo anomalo di intendere l’autorità nella Chiesa” (Lettera al popolo di Dio, n. 2); il problema è che questo “modo anomalo” è fondato a sua volta sull’interpretazione letterale di quel terribile primo paragrafo, che recita testualmente: “Sono abili alla potestà di governo […] coloro che sono insigniti dell'ordine sacro”.

 

Un popolo di “insigniti”

 

Il vocabolario usato dal legislatore chiarisce subito i presupposti interpretativi del Codice: quando parla dei preti che hanno ricevuto il ministero ordinato, li definisce “insigniti”, in quanto elevati alla dignità sacerdotale; troviamo questo aggettivo in soli altri quattro casi nel codice, tutti relativi alla dignità episcopale (can. 339, 481 e 1169) o cardinalizia (can. 352). La scelta di questo aggettivo precisa l’ottica del testo: nonostante il Codice affermi che “fra tutti i fedeli […] sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell'agire” (can. 208), l’uso di un tale aggettivo tradisce una volontà precisa di distinguere lo stato clericale da quello degli altri fedeli. Insignire significa esattamente “distinguere mediante contrassegno”, concedere l’insegna. Ora, qui non si tratta di una devianza interpretativa ma di un preconcetto insito nella legislazione canonica ed è precisamente su questa visione che si radica il clericalismo, quando considera la condizione clericale superiore a quella laicale. Questo presupposto può portare (e qui entra in gioco la devianza) a giustificare qualsiasi abuso di potere e presa di posizione del clero proprio a motivo di questa riconosciuta superiorità. Distinguendo “coloro che sono insigniti dell’ordine sacro” da tutti gli altri battezzati, il Codice opera quindi una divisione all’interno dell’unico popolo di Dio, i cui membri, in forza del sacerdozio comune, dovrebbero essere tutti insigniti di tale dignità: tutti fratelli, tutti insigniti. 

 

La “potestà di governo”

 

Veniamo ora al testo che ho omesso nella citazione riportata sopra del can. 129 (§ 1): non ho affatto intenzione di trascurarlo, anzi richiede una trattazione a parte. Si tratta di un inciso che vuole sottolineare e avvalorare l’espressione che lo precede: la “potestà di governo”. Lo riporto integralmente: “che propriamente è nella Chiesa per istituzione divina e viene denominata anche potestà di giurisdizione”. Senza entrare qui nei dettagli del significato di una e dell’altra espressione, potestà di governo e potestà di giurisdizione, è facile capire che si tratta di una potestà, cioè dell’esercizio di un potere. Cosa vuol dirci il Codice con questo inciso? Che il potere di governare e organizzare la Chiesa è stato istituito da Dio e nel diritto canonico lo si chiama anche “potestà di giurisdizione”. Questo riferimento all’istituzione divina porta a concludere, seppur in modo indiretto, che il potere di governare la Chiesa è stato trasmesso al clero per volontà divina. In realtà questa è una scelta arbitraria operata dal legislatore, in virtù di quella distinzione tra clero e laici cui accennavo sopra. In questo modo infatti il Codice opera una sovrapposizione tra il «potere di giurisdizione» e il «potere di ordine» che si attribuisce al clero attraverso il sacramento omonimo: il potere di governo viene così collegato automaticamente all’ordinazione. Se però la potestà di governo è d’istituzione divina, cioè voluta da Cristo stesso, non può esserlo la sovrapposizione dei due poteri, perché al tempo di Gesù il sacramento dell’ordine non era ancora stato istituito. Se esiste dunque un potere di giurisdizione, cioè la funzione di reggere e organizzare pastoralmente il popolo di Dio, e questo potere è di istituzione divina”, cioè voluto e trasmesso da Cristo alla Chiesa, non può ritenersi esclusivo di chi ha ricevuto il sacramento dellordine, perché questa è una condizione che si è sviluppata nei secoli successivi della storia ecclesiastica.

 

Un’abilità innata?

 

Il legame, dunque, tra ordinazione e giurisdizione è frutto di una decisione arbitraria del legislatore, che così facendo esclude dal governo pastorale una gran parte del popolo di Dio. Quest’esclusione resta ingiustificata: non c'è ragione che si impedisca a qualsiasi membro della comunità ecclesiale di ricevere la potestà di governo ed esercitarla, in nome del battesimo, della confermazione e della comunione che ha ricevuto e che lo rende capace di partecipare alla vita del popolo di Dio in tutte le sue necessità, compresa quella di essere governata. Il corpo di Cristo, che i fedeli condividono con i loro fratelli e le loro sorelle, conferisce a ciascuno l’attitudine a partecipare non solo alla funzione profetica e a quella sacerdotale, ma anche al governo ecclesiale proprio a motivo di quel mistero eucaristico che fa della Chiesa una comunità vivente incarnata in un territorio. Mantenere perciò questo primo paragrafo del can. 129, nella sua attuale formulazione, è un serio ostacolo all'effettiva realizzazione di una Chiesa sinodale, perché divide e discrimina una parte del popolo di Dio invece di riunirlo. Ciò non significa peraltro che tutti i fedeli siano automaticamente “abili” al potere di giurisdizione, cioè al governo pastorale: se l’idoneità al governo non è una competenza che si acquisisce “per grazia” con l’ordinazione (e sono tanti i casi di parroci o vescovi non idonei al governo pastorale, seppur con altre preziose qualità), neppure può considerarsi una capacità innata di qualsiasi battezzato. Occorre che la comunità ecclesiale identifichi questa facoltà nelle persone che ritiene abili e le formi per renderle idonee. Se vogliamo davvero rendere più partecipativa la comunità ecclesiale, occorre che questa stessa comunità, nelle sue declinazioni specifiche (cellule locali, parrocchie, diocesi), sia coinvolta nel processo di determinazione dell’abilità di governo. Se i ministeri sono frutto di carismi che la stessa comunità riconosce, occorre che ci sia un momento per verificare le capacità e le competenze di un candidato o una candidata alla responsabilità di governo nella vita della comunità ecclesiale. Attualmente la formazione del clero non prevede il riconoscimento di tale abilità né all’interno del cammino di formazione intellettuale né in successivi tirocini appositi. Il problema dell’abilità di governo resta dunque aperto, in attesa di soluzioni concrete. 

 

È utopico pensare a una comunità cristiana, ben strutturata e organizzata, il cui consiglio pastorale insieme al parroco decide di valutare l’abilità di uno o più candidati al governo pastorale per un determinato periodo di tempo, magari affidando un’analisi più approfondita a degli “scrutatori” con delle competenze specifiche, per arrivare a emettere un “giudizio”, non sulla persona (che resta un mistero insondabile, se non agli occhi di Dio) ma sulla sua specifica abilità di governo. D’altronde è un servizio per il bene comune cui tutti sono interessati, o almeno lo dovrebbero.

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