Donne in Chiesa (III): una questione di potere
Sulla delicata questione del potere attribuito alle donne, il rapporto finale del quinto gruppo di studio del Sinodo raccomanda che “la teologia e il diritto canonico si incarichino di esplorare nuove forme di esercizio dell’autorità fondate sul sacramento del battesimo e distinte da quelle derivanti dall’ordine sacro, in modo che si possano trovare forme canoniche adeguate per rendere effettiva la partecipazione delle donne in ruoli di guida nella Chiesa” (n. 29, parte II). Perché cercare “nuove forme” invece di modificare quelle già esistenti?
Nuove forme di esercizio dell’autorità
In linea di principio il suggerimento è valido, ma sembra ignorare il diritto canonico, o addirittura eludere il già citato can. 129. La formulazione di quest’ultimo è chiara: “Al potere di governo che nella Chiesa è veramente di istituzione divina e si chiama anche potere di giurisdizione, spettano coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro” (§1). Ne consegue che i due poteri (l’uno che deriva dall’ordine e l’altro dalla giurisdizione) sono istituzionalmente legati, pertanto tutte le “nuove forme d’esercizio dell’autorità”, cioè tutte le nuove forme di giurisdizione, non possono essere separate dal sacramento dell’ordine, senza modificare questo canone o abrogarlo del tutto. In effetti, il legame tra i due poteri è frutto di una scelta arbitraria del legislatore, che ha attribuito il potere di governo al clero legandolo all’ordinazione, piuttosto che al battesimo. In realtà, se è vero che il potere di governo è d'istituzione divina, cioè voluto e trasmesso da Cristo stesso alla Chiesa, i due poteri non possono sovrapporsi, perché il sacramento dell'Ordine ai tempi di Gesù non era ancora stato istituito. Pertanto, il potere di governo non può essere considerato esclusivo di coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine sacro, poiché la coincidenza dei due poteri è una condizione che si è sviluppata nel corso dei secoli, lungo la storia della Chiesa. Inoltre, occorre ricordare che tutti i battezzati partecipano alle funzioni di Cristo, sacerdote, re e profeta, e quindi anche al potere regale, quello di governo, che Benedetto XVI non esita a chiamare «servizio di carità» (Deus caritas est, 2005, n. 25).
Distinguere l’ordine dalla giurisdizione
Il legame giuridico tra ordinazione e giurisdizione esclude oggi la gran parte del popolo di Dio dalla funzione regale e tale restrizione resta ingiustificata: niente impedisce a un membro della comunità ecclesiastica di ricevere e di esercitare il potere di governo, in nome del battesimo, della cresima e della comunione ricevuti, che gli consentono di partecipare pienamente alla vita del popolo di Dio e a tutti i suoi bisogni, compreso quello di essere governato e organizzato. Il Corpo di Cristo, che i fedeli condividono come fratelli e sorelle, conferisce a ciascuno la capacità di partecipare non solo alle funzioni profetiche e sacerdotali, ma anche al governo ecclesiale, proprio in ragione del mistero eucaristico che fa della Chiesa una comunità vivente, incarnata in un territorio. Mantenere dunque il can. 129, nella formulazione attuale, costituisce un grosso ostacolo alla realizzazione di una Chiesa sinodale, perché divide e discrimina una parte del popolo di Dio, in particolare quella femminile, invece di riunirla. Ciò non significa peraltro che tutti i fedeli siano chiamati ad esercitare il potere di giurisdizione: se l'attitudine a governare non è una capacità che si acquisisce “per grazia” con l'ordinazione (e ci sono molti casi di sacerdoti o vescovi inadatti al governo pastorale, pur possedendo altre preziose qualità), non può essere considerata neppure una capacità innata di ogni persona.
È la comunità ecclesiale ad avere la delicata responsabilità di individuare questa attitudine tra i suoi componenti e formarli perché la esercitino. Se vogliamo davvero rendere la Chiesa più partecipativa, le diverse comunità (cellule locali, parrocchie, diocesi), devono essere direttamente coinvolte nel processo di valutazione delle attitudini di governo. Se i ministeri sono frutto di carismi riconosciuti dalla comunità ecclesiale, è indispensabile prevedere un tempo per valutare le attitudini e le competenze dei candidati ai ruoli di leadership. Lo stesso rapporto, d’altra parte, raccomanda «l’eventualità di allargare l'accesso delle donne ai ministeri istituiti, come quello di catechista, oppure di istituirne di nuovi, previa valutazione da parte dei pastori della Chiesa con il necessario discernimento» (n. 32, parte II). Tale suggerimento è coerente col secondo comma del can. 129, che apparentemente amplia la portata del precedente: «Nell’esercizio della medesima potestà, i fedeli laici possono cooperare a norma del diritto».
Dal potere di governo alla gestione partecipativa?
La possibilità di cooperazione contemplata dal codice è però limitata ai casi previsti dal diritto; non si tratta quindi di una sorta di correzione a quanto affermato dal primo comma, volta a compensare il potere del clero, ma semplicemente di un corollario che giustifica la separazione tra chi può esercitare il potere di giurisdizione, avendo ricevuto il sacramento dell’ordine, e chi non può. In realtà, con questo secondo comma, consentendo ai laici di cooperare con il clero, si afferma di fatto e di diritto la loro subordinazione, poiché questa collaborazione può realizzarsi solo per iniziativa del clero. In definitiva, viene trascurato il carattere ministeriale della Chiesa, riducendolo a una mera iniziativa di cooptazione dei laici da parte dei ministri ordinati. Ma l’invito che il rapporto rivolge alla teologia e al diritto canonico “di esplorare nuove forme di esercizio dell’autorità fondate sul sacramento del battesimo e distinte da quelle derivanti dall’ordine sacro” (n. 29), sembra oltrepassare la semplice coerenza con il diritto canonico e suggerire l’idea di un superamento della logica di subordinazione del sacramento del battesimo rispetto al sacramento dell’ordine per aprirsi a nuove forme di esercizio dell’autorità. Se prescindessimo per un momento dall’attuale struttura gerarchica della Chiesa, fondata proprio sul can. 129, allora si potrebbero effettivamente avanzare proposte di un esercizio di potere più simili alla gestione partecipativa delle nuove forme di leadership. A condizione però queste stesse forme non siano distinte ma integrino “quelle derivanti dall’ordine sacro”, perché si tratterebbe di condividere ed esercitare un’unica nuova forma di autorità fondata sul sacramento del battesimo. Vedremo se questo suggerimento sarà preso in considerazione dalla Commissione canonistica, che non ha ancora pubblicato il suo rapporto finale.
Al termine di questa rilettura del rapporto del quinto gruppo di studio del Sinodo dei vescovi, è importante ricordare che le donne stanno già trovando nuove modalità e spazi per contribuire e sostenere il governo della Chiesa, e stanno già partecipando alla riflessione teologica e giuridica che il gruppo raccomanda per esplorare nuove strade. Resta tuttavia il problema dell'incoerenza tra certi canoni del diritto vigente e la nuova forma di Chiesa sinodale emergente, così come l'anacronismo di certe configurazioni tradizionali di governo pastorale, tuttora in vigore, che richiederebbero un’analisi critica approfondita. Per intanto dunque il soffitto di cristallo resta intatto.

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