Sinodo e Codice, un dialogo tra sordi?

 

Il dialogo tra persone sorde in genere è ricco di suoni che accompagnano il gesticolare della lingua dei segni. Se però una di esse distoglie l’attenzione a quel che “dicono” le mani dell’altro, cioè si volta o si distrae, allora la comunicazione s’interrompe, il flusso dei contenuti si perde integralmente. Quando invece si ha la possibilità di ascoltare una conversazione, ci si può permettere il lusso di guardare altrove e fare dell’altro, come quando ascoltiamo una conferenza radiotrasmessa, perché non abbiamo bisogno di vedere e interpretare i gesti di chi parla, il nostro apparato uditivo lo fa in piena autonomia. Questo però non ci permettere di cogliere i segni non verbali della comunicazione, che spesso sono importanti quanto quelli verbali per comprendere il senso integrale del comunicato. A cosa sto alludendo? Alla difficoltà della Commissione canonistica del Sinodo di accogliere suggestioni esterne e alla conseguente limitatezza dei contenuti affrontati nel suo rapporto finale, rispetto alle problematiche sollevate dall’assemblea sinodale.

 

Perché insisto a voler parlare del Codice di diritto canonico, senza esserne invitato? Perché è lo statuto che la Chiesa ha adottato e a cui si rifanno tutti i battezzati per affermare i propri diritti e assumere i propri doveri. Laici e laiche, frati e suore, vicari e parroci, vescovi e patriarchi, e pure il papa, sottostanno tutti a tale normativa e sono chiamati ad applicarla e tenerne conto. Insomma, se la Chiesa siamo noi e ci siamo dati un codice per regolare il nostro stare insieme, non possiamo fare a meno di occuparcene: non dobbiamo cioè considerarlo una questione riservata agli esperti, ma una preoccupazione di tutti i battezzati, perché dice il nostro modo di fare chiesa. L’assemblea sinodale ha colto perfettamente la necessità di rivedere il Codice proprio per questa ragione e ha nominato una Commissione canonistica perché studi gli aspetti emersi nel dibattito sinodale e raccolti nel Documento finale. Se il Codice e il Sinodo non si parlano e non s’intendono, diventa un problema per tutti.

 

Nathalie Becquart, sottosegretaria generale del Sinodo, il 3 settembre 2025 aveva accolto come “molto pertinente e degna di attenzione” una proposta per la revisione in chiave sinodale di una decina di canoni, che aveva trasmesso alla Commissione canonistica. Nessuno dei dieci canoni però è stato preso in esame dalla commissione e pare che il rapporto fosse pronto già un anno prima della sua pubblicazione (il 22 settembre scorso), come afferma un suo autorevole membro, Alphonse Borras, sulle pagine del quotidiano La Croix del 5 ottobre. Il rapporto afferma che la sua attuale redazione è “ancora incompleta” perché non tiene conto delle sollecitazioni contenute nelle relazioni degli altri gruppi di studio: «Per un testo definitivo bisognerà attendere che tutti i Gruppi terminino il loro lavoro quindi, mettere insieme i testi e così poter tradurre in norme canoniche le proposte da essi avanzate» (Introduzione, p. 4). Se però corrisponde a verità l’affermazione di Borras, significa non solo che quest’ultimo è incompleto, ma che la sua attuale redazione non ha preso in considerazione nessuno dei rapporti finora pubblicati dai gruppi di studio e c’è da supporre che non abbia accolto altre sollecitazioni esterne, come ha fatto con quella inviata lo scorso anno dalla Becquart. Insomma, sembra che la commissione sinodale si sia distratta un attimo, da un anno a questa parte.

 

Se poi volessimo entrare nel merito delle proposte di revisione canonica avanzate dal rapporto, non possiamo non notare una certa parsimonia degli interventi suggeriti, benché diverse proposte rispondano effettivamente alle domande sinodali. Come già sottolineato nel mio precedente intervento su questo blog, la Commissione canonistica circoscrive le sue proposte intorno a tre tematiche fondamentali: il ruolo dei laici nella chiesa, uomini e donne; lo statuto dei vescovi, delle conferenze episcopali e dei concili particolari; e gli organismi di partecipazione pastorale[1]. In realtà le questioni che il Sinodo sottopone allo studio della Commissione canonica sono ben di più. Cercherò qui di seguito di segnalare alcune questioni sollevate dal Documento finale del Sinodo (DF) che chiamano in causa l’attuale ordinamento canonico (CIC) e che il Rapporto finale della Commissione canonistica (RF) non ha affrontato o non ha risolto:

 

1.            La rigida distinzione tra voto "consultivo" e voto "deliberativo".

a.   Tensione teologica: La sinodalità insegna che il consenso emerso durante un discernimento comunitario esprime l'azione dello Spirito Santo e vincola moralmente la coscienza del Pastore, il quale non può discostarsene arbitrariamente.

b.   Limite canonico: La formulazione ricorrente nel CIC, che qualifica il voto dei consigli partecipativi come «soltanto consultivo» (tantum consultivum: can. 127, 500 §2, 536 §2), comporta il rischio di un esercizio autocratico del potere, riducendo la consultazione a una mera formalità procedurale priva di qualsiasi reale portata decisionale (DF 92). Il RF propone di abolire l’avverbio “solamente” senza modificare la struttura decisionale su cui si fonda (il can. 212 §1) che conferisce il potere di comandare ai Pastori e l’obbligo di obbedire ai Fedeli.

 

2.            Il potere assoluto dell'Ordinario e il vincolo morale del consenso.

a.   Tensione teologica: Il ministero episcopale si esercita nella comunione ecclesiale (in, cum et pro Ecclesia). L'autorità del Pastore è intrinsecamente relazionale e non può esplicarsi al di fuori della comunione con il gregge a lui affidato.

b.   Limite canonico: Sebbene il can. 127 §2, 2° imponga al Superiore di non discostarsi dal parere unanime di un consiglio se non per motivi prevalenti, l'attuale architettura costituzionale concentra la totalità dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario nelle mani del Vescovo diocesano (can. 391 §1), creando una dissimmetria sistemica e un rischio ricorrente di scollamento pastorale. A questo proposito il RF tenta un decisivo passo avanti, senza però portarlo a termine: da una parte propone di anteporre l’infallibilità del Popolo di Dio a quella del Pontefice (can. 749) e sottolinea la necessità della rendicontazione e della verifica “da praticare in stile sinodale” (aggiungendo un terzo paragrafo al can. 391), ma dall’altra non modifica il processo decisionale fondato sull’esclusiva arbitrarietà episcopale, che annulla qualsiasi modalità sinodale.

 

3.            L'uguale accesso delle donne ai ministeri e ai ruoli di governo.

a.   Tensione teologica: Affermazione senza riserve dell'uguale dignità battesimale tra uomini e donne (DF 52, 60) ed esigenza di superare ogni ostacolo culturale o giuridico che limiti l'accesso delle donne a uffici di responsabilità ecclesiale.

b.   Limite canonico: Sebbene il CIC consenta alle donne di ricoprire determinati incarichi amministrativi o giudiziari (cann. 228, 1421), l'accesso ai ministeri ordinati rimane loro precluso dal can. 1024. Inoltre, la questione dell'ammissione delle donne al diaconato resta formalmente definita come «aperta», senza trovare una traduzione normativa nel diritto canonico (DF 60).

 

4.            La distinzione tra potere di governo e sacramento dell'Ordine.

a.   Tensione teologica: Il DF postula che la capacità di collaborare al governo della Chiesa derivi dall'incorporazione battesimale e dalla ricezione dei carismi e non esclusivamente dall'ordinazione presbiterale o episcopale (DF 77).

b.   Limite canonico: Il can. 129 §1 riserva formalmente il potere di governo (potestas regiminis o potestas iurisdictionis) ai soli chierici ordinati, concedendo ai laici soltanto la possibilità di «cooperare» al suo esercizio (can. 129 §2). Tale vincolo costituzionale non è semplicemente di carattere interpretativo, ma ostacola l'attribuzione di una piena autonomia decisionale ai laici (o alle religiose) che ricoprono uffici di rilievo, in quanto possono esclusivamente cooperare con i chierici responsabili.

 

Insomma, per concludere, Sinodo e Codice sono destinati a parlarsi, ma occorre che una delle due parti non si distragga, altrimenti diventa un dialogo tra sordi.



[1] In realtà la terza parte del Rapporto titola solo «Organismi di partecipazione», l’aggettivo «pastorale» l’ho aggiunto io, perché di questo si tratta, e non semplicemente di una generica partecipazione.


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